Subaltern studies Italia

L’analisi e la classe - a cura di Ferdinando Dubla

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giovedì 9 agosto 2012

Pagamento ferie ai precari della scuola: mani in alto, questa è una rapina del governo Monti






Il governo Monti e la sua spending dovrebbe vergognarsi di esistere e concepire queste estorsioni a danno dei lavoratori e dei cittadini.

l 6 agosto scorso, con il parere 32937 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che spetta il pagamento delle ferie maturate prima del 6 luglio, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica.
Si tratta di una interpretazione corretta che conferma quanto sostenuto, sin dal primo momento dalla FLC e al tempo stesso mette in un angolo le incomprensibili prese di posizione di Miur e MEF che irresponsabilmente avevano bloccato il pagamento delle ferie ai supplenti.
Un furto contro cui ci siamo subito ribellati fino a scrivere una lettera aperta a Monti e al Ministro Profumo.
Non è la prima volta che i diversi ministeri danno indicazioni completamente diverse tra loro scaricando le loro contraddizioni sulle segreterie delle scuole.
Adesso è urgente che il MIUR intervenga presso il Ministero del  Tesoro per sbloccare il pagamento delle ferie maturate e non godute del personale supplente del comparto scuola. La maggioranza delle scuole come ogni anno aveva già predisposto i decreti relativi  alla liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dei supplenti.
Il parere del Dipartimento della Funziona Pubblica salvaguarda tutte le situazioni che si sono definite prima dell’entrata in vigore del D.L. 95/2012. Per il comparto scuola significa per tutti i contratti scaduti prima del 6 luglio 2012.
Anche l’INPS con il messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012 chiarisce che la monetizzazione delle ferie va corrisposta ai dipendenti cessati prima del 6 luglio.
Il parere della Funzione Pubblica e il messaggio dell’INPS  confermano la posizione che abbiamo sempre sostenuto a favore dei supplenti e che intendiamo tutelare fino  ad arrivare alla Corte Costituzionale.
Di seguito diamo alcuni suggerimenti pratici per velocizzare il pagamento.
I supplenti  dovranno accertarsi presso l’ultima scuola di servizio se sono stati inviati agli organi competenti (Ragioneria Provinciale del Tesoro o direttamente alle sedi territoriali del MEF  per le sostituzioni di maternità) i decreti relativi all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Qualora  non ciò non sia avvenuto è necessario presentare al Dirigente scolastico la richiesta di pagamento (che si trova in allegato).
Faremo pressioni nei confronti del MIUR perché dia quanto prima disposizioni circa il pagamento delle ferie.
Resta fermo il nostro impegno per cambiare questa norma, in modo da salvaguardare la specificità dei supplenti temporanei della scuola che non possono godere delle ferie maturate prima della scadenza del contratto.
Abbiamo già riferito che tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 c’è quella riguardante il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale che non le ha potuto fruire.
Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.
La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.
Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di questi contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto abbiamo proposto che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.
Secondo noi nessun problema di interpretazione della norma si pone per questo anno scolastico: tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.
Nonostante questo ed in attesa che si apra il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.
Le scuole hanno bisogno di note chiare e rispettose dei diritti dei lavoratori non di pronunciamenti inutili e fuorvianti. Per questo siamo intervenuti presso il MIUR insieme agli altri sindacati e insisteremo per impedire ogni violazione dei diritti dei precari.

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